giovedì 29 settembre 2011

In risposta a Cimò... Walter Antoniol !

Oggetto: Risposta al testo pubblicato sul Blog “Auronziamo” a firma del Sig. Vecellio Massino

 

Con la presente, e su delega da parte dell’Amministrazione Comunale, rispondo alle ingiustificate e fuorvianti considerazioni espresse dal Sig. Vecellio Massino nel suo documento, tralasciando, volutamente, considerazioni di buon gusto e di correttezza.  ​

​Andiamo per ordine:

EDIFICIO DI VIA ALPINI: Il fabbricato in oggetto ha avuto un lungo iter procedurale iniziato con l’adozione (Delibera del C.C. n. 63 del 20 ottobre 2004) e  approvazione da parte del Consiglio Comunale  della Variante al P.R.G. n. 85 del 29.12.2004 dall’oggetto “Piani di recupero di iniziativa Pubblica –individuazione e perimetrazione”. Fra gli  scopi di questa variante c’era la necessità di porre rimedio ai “buchi neri” della viabilità e sicurezza pedonale e di risolvere alcuni annosi problemi di tipo urbanistico. Precedentemente il 17.11.2004 era stato aperto un bando pubblico al quale qualsiasi cittadino  interessato poteva proporre istanza. Le domande furono 5 fra le quali quella della Ditta Cadore Casa proprietaria dell’immobile di Via Alpini.  L’Architetto Giovanni Della Pietra fu incaricato di redigere questi “Piani di recupero”. Questo strumento urbanistico, indicato dalla Legge Regionale e Nazionale, utilizzato ovunque,  supera le disposizioni di P.R.G. prevedendo altresì un aumento volumetrico fino al 15%. Successivamente con delibera di Giunta Municipale ( N. 75 del 8 maggio 2006) fu adottato il “progetto” e la convenzione del Piano di recupero n. 3/2004 di Via Alpini, con un ulteriore ed ultimo  passaggio per l’approvazione definitiva in C.C. (Del. N. 24 del 15 Settembre2006). Ora alcune precisazioni:

-la convenzione prevedeva che il fabbricato fosse traslato a monte, per dare continuità al marciapiede;

- la volumetria in più, prevista dalla Legge, è stata remunerata per volontà dell’Amministrazione, in opere di adeguamento e miglioramento funzionale dell’accesso stradale di Via Alpini;

-tutte le delibere di C.C. sono state approvate all’unanimità, quindi anche dalla minoranza, dopo aver ottenuto i necessari passaggi in Commissione Comunale Edilizia che si è espressa nello stesso modo.

-fra l’adozione e l’approvazione delle varie delibere, come previsto dalla Legge, queste sono state pubblicate in Comune e Provincia e qualsiasi cittadino poteva presentare osservazioni o manifestare il proprio dissenso. Nei tempi previsti non è pervenuta nessuna osservazione o reclamo.

 

EDIFICIO DI VIA DELL’ANGELO: Ristrutturato con Permesso a costruire n. 2006/P007. L’edificio era schedato dalla Variante di “Rifabbrico” alla Sezione 11 – Edificio n. 1 – Grado di protezione 3. Il fabbricato e i poggioli realizzati sono “perfettamente” conformi alle specifiche norme di attuazione e qualsiasi altra considerazione è superflua.

EDIFICIO IN VIA REANE – BLUE HOUSE: Il fabbricato, in origine di “rifabbrico” è stato oggetto di inserimento e puntuale schedatura nella Variante parziale al P.R.G. per le Zone Turistico Alberghiere (Del. del C.C. N. 62  del 20.10.2004) attraverso emissione di un Bando pubblico su cui gli operatori del settore potevano presentare istanza esponendo le loro problematiche. Le istanze di inserimento furono 8 di cui 7 furono accettate e una fu respinta dalla Regione Veneto in sede di approvazione definitiva. Con detta Delibera,  la destinazione d’uso dell’immobile in oggetto, da residenziale è divenuta “turistico ricettiva” con “vincolo alberghiero”. Successivamente con Delibera n. 13 del 26.01.2005 il Consiglio Comunale, sempre all’unanimità di voti, ha approvato il progetto, in deroga su alcuni parametri edilizi fra cui i poggioli, in base allo stesso disposto della Variante al P.R.G. per le “zone turistico alberghiere”. L’Iter procedurale come pure la trasparenza amministrativa sono quindi ineccepibili.  Se posso aggiungere un commento è che, sempre nei limiti prefissati dalla Legge, l’Amministrazione ha sempre avuto un  occhio di riguardo per chi investe in attività produttive e “turistico ricettive” cercando indistintamente il più possibile di aiutarle, considerando dette attività, per i vantaggi che comportano in termini di occupazione, crescita turistica e benessere del paese, meritevoli di essere equiparate ad un interesse pubblico.

CASE DI “EDILIZIA CONVENZIONATA” A LIGONTO: Anche in questo caso si tratta di un progetto il cui iter amministrativo è stato particolarmente complesso. Prima del ritiro del permesso a costruire ci sono state le seguenti Delibere:

- N. 52 del C.C. del 29.12.2008 di approvazione del Bando di concorso per la realizzazione di case di edilizia convenzionata;
- N. 45 del C.C. del  2009 del 29.10.2009 dall’oggetto “limiti definizioni e modalità di applicazione della L.R. n. 14 del 14.07.2009 (Piano casa)
- N. 5 del Giunta Municipale (GM) del 11.01.2010 di Adozione del Piano Urbanistico attuativo (PUA) in via Ligonto;
- N. 8 del C.C. del 25.03.2010 di Approvazione del PUA
- N. 36 della GM  del 19.04.2010 di approvazione del  progetto esecutivo del (PUA) di Ligonto;
- N. 25 del C.C. del 23.6.2010 di approvazione in deroga progetto di edilizia convenzionata in località Ligonto.
Ora le doverose precisazioni: l’Amministrazione con questa operazione si era posta l’obiettivo di mettere a disposizione degli Auronzani delle unità abitative ad un prezzo agevolato e con la possibilità di assumere mutui a tasso conveniente. Riscontrando che i prezzi, considerata la qualità degli standard urbanistici, tendevano a lievitare e allo scopo che il costo di acquisto non superasse  gli €. 1.800,00 al mq.(rispetto ai 3.000,00 del mercato) per appartamento, l’Amministrazione propose, anche su richiesta di alcuni cittadini interessati e presenti alle varie riunioni pubbliche, di permettere la realizzazione di 3 appartamenti su 13 di misura inferiore ai 60 mq.. In ogni caso questi appartamenti sono destinati a residenti o a persone che si impegnano a portare la residenza stabile ad Auronzo.

L’iniziativa è stata condivisa anche dal gruppo di minoranza che solo nell’ultima Delibera, per ragioni comunque non pertinenti alla “deroga di metratura”, votò contro. Non si comprende d’altro canto quale altro interesse potesse avere l’Amministrazione se non quello pubblico in questa operazione, semmai il rammarico è che l’adesione all’iniziativa sia stata scarsa, pur ritenendo che una volta completati, questi appartamenti, saranno appetibili.

Come nelle precedenti adozioni di Piani sono state rispettate tutte le procedure, inclusi i passaggi in Commissione Edilizia e con la possibilità per qualsiasi cittadino di presentare osservazioni e controdeduzioni mai pervenute.

EDIFICIO DI VILLAPICCOLA – RESIDENCE AL LAGO Con Permesso a costruire N. 2000/P145 del 17.09.2007 veniva autorizzata la costruzione di un nuovo fabbricato e la ristrutturazione di parte dell’ex-Albergo al Lago con destinazione d’uso dell’immobile “ struttura turistico ricettiva extra-alberghiera” ai sensi della L.R. N. 33 del 04.11.2002 (Testo unico delle Leggi Regionali in materia di turismo), quindi in conformità a un preciso disposto di Legge. Non si tratta quindi di insediamenti residenziali, soggetti alla metratura minima di 60 metri quadri. Questa diversa normativa, comporta comunque l’impossibilità di effettuare frazionamenti o cessioni separate e richiede una gestione unitaria in forma imprenditoriale  dell’immobile. A maggior garanzia dell’operazione e senza che vi ricorresse alcun obbligo per il richiedente la concessione, l’Amministrazione obbligò quest’ultimo a produrre un “atto di impegno di vincolo di destinazione d’uso” del complesso edilizio realizzato e ristrutturato. A conclusione, dobbiamo prendere atto, con soddisfazione, che quella struttura funziona, senza preoccupazioni per una possibile dismissione. Possiamo altresì rassicurare il Sig. Vecellio Massimo, che, se vuole fare una struttura analoga, avrà lo stesso trattamento, purché sia consapevole che ciò comporta tempi di rientro economico ben diversi, rispetto alla vendita degli appartamenti, e richiede, impegno e dedizione lavorativa.

 

EDIFICIO IN LOCALITA’ TAIAREZZE – AURONZO D’INVERNO; Lo spostamento della piattaforma in cemento per lo spostamento del Bar della Ditta Auronzo d’Inverno è stato autorizzato con pratica edilizia n. 2005/P071. Ogni altra considerazione è superflua.

 

​A conclusione permettetemi un breve commento personale. E’ un diritto di ogni cittadino conoscere cosa succede nell’ambito della Pubblica Amministrazione ma c’è anche un dovere etico di informarsi prima di lanciare potenziali ed infondate accuse da codice penale (comportamento mafioso, privilegi, agevolazioni, casta). Situazione tanto di moda in questo periodo nel quale, anziché cercare di risolvere e capire i problemi del paese, si attaccano personalmente e spudoratamente le persone. Questo non è fare politica, non credo che paghi elettoralmente ed è un’offesa all’intelligenza delle persone che hanno “votato” una coalizione, anche a grande maggioranza. Se poi qualcuno è a conoscenza di colpe di natura penale a carico di qualche amministratore, faccia il suo dovere e denunci fatti e circostanze, assumendosi la responsabilità. Fino a che ciò non accade, restituiamo tutte le accuse al mittente con il consiglio spassionato di dedicare più attenzione all’informazione, piuttosto che ai “fatti degli altri”, in modo da sfruttare le varie opportunità e i bandi che si presentano, in un contesto in continua evoluzione.

​Auspico, infine, per chi mi legge, che la lettura di questo testo, obbligatoriamente tecnica e stringata,  sia anche sufficientemente chiara a e comprensibile. Rimango comunque a disposizione.

​Cordiali saluti.

Auronzo di Cadore, 29.09.2011.-

                                                                                                                                             Walter Antoniol

 

 

7 commenti:

  1. E bravo Walter, sei stato chiarissimo e, fin troppo "contenuto" nei commenti a quella che è l'ennesima campagna denigratoria senza una straccio di prove... Spero che sia d'insegnamento a chi si stava infervorando su "balle da cacciator a valle"... Per tutti quelli che hanno commentato lo stesso articolo di Massimo ma pubblicato sul blog di Martini, visto che lì noi NON possiamo scrivere, consiglio di documentarsi prima di fare la solita figuraccia... O di aspettare la replica dell'Amministrazione.

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  2. Mi risulta che dieci metri di distacco tra fabbricati non possa essere derogato con nulla. Dunque un solo cm in piu' deve rispettare tale distanza. E non si puo' proprio fare nulla per diminuirla. Mi risulta che dieci metri di distacco tra fabbricati non possa essere derogato con nulla. Dunque un solo cm in piu' deve rispettare tale distanza. E non si puo' proprio fare nulla per diminuirla.

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  3. A me non risulta proprio così. Ma senza un esempio ben preciso non si può affermare o controbattere nulla. Ma l'articolo che regola le distanze inderogabili è il Articolo 873
    Distanza nelle costruzioni

    LIBRO III - DELLA PROPRIETA'
    TITOLO II - Della proprietà
    Capo II - Della proprietà fondiaria
    Sezione VI - Delle distanze nelle costruzioni, piantagioni e scavi, e dei muri, fossi e siepi, interposti tra i fondi
    Distanza nelle costruzioni
    1. Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore.

    Tre metri...

    Ripeto, se si pensa a concessioni "ad personam", assumersi la responsabilità di parlare chiaro, con nomi e cognomi anche di chi scrive...

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  4. Ma il Codice Civile non è l'unica fonte che regola la materia delle distanze in edilizia. Anzi, la disciplina introdotta dal d.m. 1444/68, l'art. 9 (avente ad oggetto "limiti di distanza tra i fabbricati"), la cui "particolare" natura risulta da una granitica giurisprudenza (sia civile che amministrativa).
    Consiglio di Stato, sez. 4, sentenza 2 novembre 2010, n. 7731) la disciplina del suddetto art. 9 ha natura di norma primaria che sostituisce eventuali disposizioni contrarie contenute nelle norme locali. La disciplina imperativa delle distanze di cui all'art. 9 del d.m. 1444/68, a prescindere da quanto prevede l'art. 1 del medesimo, è direttamente applicabile ai rapporti privati, ove gli strumenti urbanistici prevedono distanze minori, anche per il fatto che, laddove prescrive la distanza di dieci metri tra le pareti finestrate di edifici antistanti, va rispettata in tutti i casi, trattandosi di norma volta ad impedire la formazione di intercapedini nocive sotto il profilo igienico-sanitario, e pertanto non è eludibile.
    In particolare si tratta di una norma che prevale sia sulla potestà legislativa
    regionale, in quanto integra la disciplina privatistica delle distanze (v. C.Cost. 16 giugno 2005 n. 232, punto
    4, con le eccezioni ivi previste), sia sulla potestà regolamentare e pianificatoria dei comuni, in quanto deriva
    da una fonte normativa statale sovraordinata (v. Cass. civ. Sez. II 31 ottobre 2006 n. 23495), sia infine
    sull’autonomia negoziale dei privati, in quanto tutela interessi pubblici che per la loro natura igienico-sanitaria
    non sono nella disponibilità delle parti (v. CS Sez. IV 12 giugno 2007 n. 3094).
    2) L’art. 9 comma 1 n. 2 del DM 1444/1968 si applica a tutti gli interventi edilizi che abbiano il contenuto
    sostanziale di costruzione e, quindi, anche alle ristrutturazioni con ampliamento del volume e della superficie
    (v. Cass. civ. Sez. II 28 settembre 2007 n. 20574). Il fatto che l’edificio preesista e venga sopraelevato non
    dà diritto a mantenere l’allineamento acquisito. Una simile conclusione potrebbe essere ammissibile solo in
    circostanze particolari, quando l’allineamento corrisponda a un interesse pubblico autonomo e attinente
    all’assetto urbanistico complessivo di una zona urbanistica (v. ancora C.Cost. 16 giugno 2005 n. 232, punto
    4).
    3) L’art. 9, comma 1, n. 2 del DM 1444/1968 è applicabile anche quando tra le pareti finestrate (o tra una
    parete finestrata e una non finestrata) si interponga una via pubblica. La fattispecie è regolata dal comma 2
    del medesimo art. 9, che prescrive in questo caso distacchi maggiorati in relazione alla larghezza della
    strada. L’esclusione della viabilità a fondo cieco prevista nella stessa norma va riferita alle maggiorazioni e
    non alla distanza minima di 10 metri, che rimane inderogabile a salvaguardia delle esigenze igienicosanitarie.
    In presenza di pareti finestrate poste a confine con la via pubblica non è quindi mai ammissibile la
    deroga prevista dall’art. 879 comma 2 c.c. per le distanze tra edifici e dall’art. 905 comma 3 c.c. per levedute (v. CS Sez. IV 19 giugno 2006 n. 3614).

    Una per tutte, ma ce ne sono a bizzeffe consolidate
    Consiglio di Stato, sez. 4, sentenza 2 novembre 2010, n. 7731) la disciplina del suddetto art. 9 ha natura di norma primaria che sostituisce eventuali disposizioni contrarie contenute nelle norme locali. La disciplina imperativa delle distanze di cui all'art. 9 del d.m. 1444/68, a prescindere da quanto prevede l'art. 1 del medesimo, è direttamente applicabile ai rapporti privati, ove gli strumenti urbanistici prevedono distanze minori, anche per il fatto che, laddove prescrive la distanza di dieci metri tra le pareti finestrate di edifici antistanti, va rispettata in tutti i casi, trattandosi di norma volta ad impedire la formazione di intercapedini nocive sotto il profilo igienico-sanitario, e pertanto non è eludibile.

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  5. Egregio signor..."Tecnico", questo non fa che confermare che esistono casi e casi. Ad esempio se due edifici non hanno pareti finestrate ma cieche? Oppure se siamo in centro storico? O se fosse "attinente all'assetto urbanistico complessivo"? 
    Mi devo ripetere, fate esempi concreti, con nomi e cognomi ben chiari a tutti, cosicchè si possa capire, misurare, eventualmente denunciare abusi edilizi, noi non possiamo altrimenti nulla. Se siete però convinti che vi sia della premeditazione nella cosa, che l'abuso sia autorizzato, verificatelo presso l'Ufficio Tecnico e poi procedete di conseguenza. 
    Infine una considerazione: anche questo sembra l'ennesimo caso di tentare ( e come dimostrato dalle risposte di Antoniol, invano ) di screditare senza uno straccio di prova,  costringendo l'Amminstrazione a perdere tempo nel giustificare.  Perfavore state su fatti concreti e verificati. 
    Spero di essere stato chiaro, non pretendo convincente, soprattutto per chi ha pregiudizi, questi darebbero colpa al governo anche del piovere...
     Infine riconosco a Massimo Vecellio del Monego "cimó" l'averci almeno messo la faccia e dei casi riconoscibili.  Ma perchè non fanno lo stesso tutti gli altri... "Tecnici" compresi? 

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  6. basta che una sola parete abbia una sola finestra.

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  7. Buon pomeriggio, mi permetto di inserire un breve commento. Ciò che riporta Massimo è preoccupante ma risaputo. Walter Antoniol ha prontamente risposto con le argomentazioni del caso, tuttavia tra la popolazione regna un idea , forse sbagliata, di un regime di favoritismi personali.
    Non si venga poi a dire che LUI il personaggio di spicco imprenditore ben conosciuto non ha qualche contatto o collegamento con l'amministrazione! Sono solo idee, lungi da essere accuse o ideali complottistici.
    Certo che non si può negare che il clima è tutt'altro che trasparente, o meglio è trasparentissimo sulle cose di poco conto.
    Però la colpa non è dell'amministrazione ma del paesano auronzano che negli anni non ha fatto nulla pur sapendo determinate cose, limitandosi a chiacchere da bar. Allora sorge spontaneo il dubbio che forse è il paese intero che vuole che le cose vadano cosi', tutto sommato tanto male non si sta, e cambiando è un rischio che forse la comunità non è pronta a correre.
    Concludendo mi auguro che si faccia di tutto per rendere trasparenti e chiare anche ai bambini le azioni che l'amministrazione intraprenderà per il futuro. Parole facili, brevi e corredate da numeri che chiunque possa immediatamente vedere magari in prima pagina sul sito del comune. E sopratutto come e quanto si spende. Cordiali ossequi.

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